Ospitalità a cittadini extracomunitari: adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono alloggio

Data di pubblicazione:
21 Luglio 2020

Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza consegnando il modulo compilato e allegato di copia dei documenti di identità riportati sulla dichiarazione; in alternativa si può inviare il tutto via pec a: segreteria@unionepec.it.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Lo straniero che a sua volta ospita altri cittadini ad esempio famigliari, parenti, amici ecc. è tenuto a fare la stessa comunicazione nelle modalità e tempistiche soprariportate.

N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web"

Ultimo aggiornamento

Martedi 21 Luglio 2020