Violazioni codice della strada

Data di pubblicazione:
02 Dicembre 2019

VEICOLI PRIVI DI COPERTURA ASSICURATIVA
Sono obbligati alla copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi: veicoli a motore senza guida di rotaie, inclusi filoveicoli, ciclomotori (anche velocipedi a motore, salvo quelli a pedalata assistita), macchine agricole e rimorchi.
Per i conducenti dei veicoli sopraccitati che circolano senza la prescritta copertura assicurativa (violazione dell’art. 193 comma 2 del Codice della Strada), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nonché il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca amministrativa.

DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA
La patente a punti è un meccanismo introdotto in Italia a partire dall’anno 2003 con l’introduzione dell’art. 126 bis comma 1 del Codice della Strada il quale stabilisce che ad ogni titolare di patente di guida si attribuito un punteggio iniziale di 20 punti che viene decurtato in caso di determinati tipi di infrazioni.
Per maggiori informazioni in merito alla normativa generale è possibile accedere al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti .

PUNTI PATENTE
Per conoscere la situazione dei punti sulla propria patente, chiamare da telefono fisso il numero 848 782 782 digitando da un telefono di rete fissa, al costo di una chiamata urbana, la propria data di nascita e il numero della patente, si potranno ottenere tutte le informazioni necessarie.

RICORSO AL PREFETTO E AL GIUDICE DI PACE
Come previsto dalla normativa vigente, il ricorso avverso ad una sanzione per violazioni del Codice della Strada può essere proposto al Prefetto o alternativamente al Giudice di Pace. Il ricorso avverso una sanzione promosso davanti al Prefetto rende inammissibile quello davanti al Giudice di Pace.
In ogni caso il ricorso è inammissibile se nel frattempo è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione.
I soggetti legittimati a presentare il ricorso sono il trasgressore o l’obbligato in solido.


Il Prefetto competente per il nostro territorio è quello di Reggio Emilia,  Via S. Pietro Martire, 15, 42121 Reggio Emilia Telefono: 0522 458711

Il Giudice di Pace competente per il nostro territorio è quello di Reggio Emilia, Via Giovanni Falcone, 2 42124 Reggio Emilia. (entrata unica dal Palazzo di Giustizia via Paterlini n°1 - ala -nuova 1° e 2° piano)
Si rilasciano informazioni telefoniche al numero 0522 510600 dal lunedì al venerdì dalle 07:30 – 9.00

Una violazione del Codice della Strada è immediatamente contestata dagli operatori di Polizia Locale al conducente del veicolo, a cui viene consegnata una copia del verbale di accertamento. Qualora non sia possibile (esempio in caso di sosta del veicolo), la violazione viene notificata al proprietario del veicolo.

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o il proprietario (responsabile in solido con l'autore della violazione) può eseguire il pagamento della somma indicata sul verbale. Detto termine è perentorio perchè a partire dal 61° giorno dalla contestazione o notificazione del verbale, la somma da pagare a titolo di sanzione pecuniaria raddoppia.

Se si ritiene la violazione ingiustamente contestata, contro il verbale redatto dagli organi di polizia è possibile proporre ricorso al Prefetto, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale oppure al Giudice di Pace entro 30 giorni sempre dalla data di contestazione o nitifica del verbale.

La presentazione dell'opposizione oltre la scadenza del termine di 60 giorni o da parte di un soggetto non legittimato o dopo aver pagato la sanzione determina la inammissibilità del ricorso stesso.

I soggetti legittimati a proporre il ricorso sono:

A) il conducente del veicolo (trasgressore) se identificato;
oppure

B) l'obbligato in solido:
- il responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione (art. 196 del Codice della Strada);
- l'intestatario del contrassegno di identificazione del ciclomotore;
- genitore o tutore di minore od incapace che ha commesso la violazione

SANZIONI (PAGAMENTI)

I pagamenti dei verbali di contestazione al codice della strada (sanzioni amministrative) possono essere effettuati dal PORTALE DEDICATO DELLA POLIZIA LOCALE

MODALITA' DI PAGAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S

E' possibile pagare nei termini, nei tempi, e con gli importi indicati sul verbale:

1) mediante bollettino postale sul c/c n°1024358663 intestato a CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TERRA DI MEZZO SERVIZIO TESORERIA; nella causale indicare il numero di verbale e la targa del veicolo.

2) tramite bonifico bancario sul conto della Tesoreria dell'Ente presso BANCO POPOLARE-filiale di Castelnovo di Sotto.
IBAN :IT 47 B 05034 66270 000000014021

A fronte della violazione di una norma di diritto pubblico il trasgressore è punito con sanzioni che possono essere di natura penale o amministrativa a seconda della gravità del comportamento.
Le violazioni di natura amministrativa, accertate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sono gestite dall’Ufficio Sanzioni presso il Comando di Castelnovo di Sotto in Piazza IV Novembre 1.

Cosa si può chiedere
L’Ufficio Sanzioni fornisce in via generale informazioni sui verbali accertati dalla Polizia Locale, con particolare riguardo a:

- presentazione documenti a seguito di violazioni accertate ai sensi dell’art. 180 Codice della Strada, anche da altri organi di Polizia;
- comunicazione dati conducente ai sensi dell’art. 126 bis Codice della Strada (decurtazioni punti patente);
- veicoli rimossi;
- veicoli soggetti a fermo amministrativo;
- veicoli sottoposti a sequestro amministrativo;
- ritiro documenti;
- ricorsi al Prefetto;
- ricorsi al Sindaco;
- copia, per conoscenza, del ricorso al Giudice di Pace;
- richiesta rateizzazione pagamento sanzioni;
- riscossione coattiva delle sanzioni non pagate.

Tramite PEC all'indirizzo: segreteria@unionepec.it si può inoltrare:

- istanza di accesso atti relativamente ai verbali;
- ricorso al Prefetto;
- copia, per conoscenza, del ricorso al Giudice di Pace;
- comunicazione dati conducente ai sensi dell’art. 126 bis Codice della Strada (decurtazione punti patente);
- ricorso al Prefetto;
- ricorso al Sindaco.

Per verificare lo stato delle sanzioni CdS, visualizzare foto dello Scout Speed e i pagamenti sanzioni CdS vai al PORTALE DEDICATO DELLA POLIZIA LOCALE

Ultimo aggiornamento

Martedi 23 Agosto 2022